Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Le spese per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali sono a carico dei comuni, ad eccezione di quelle per la prima revisione che sono
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Gli atti relativi alla revisione annuale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Commissione elettorale comunale provvede, con un'unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
revisione delle liste.
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Non oltre il 15 dicembre, la Commissione comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di tre elenchi separati per la revisione delle liste.
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Se, nel corso della revisione, abbiano luogo le elezioni, il Consiglio comunale procede, entro un mese dall'insediamento, alla costituzione della
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Per la prima revisione annuale, i comuni sono tenuti a cancellare dalle proprie liste gli elettori che risultino iscritti anche nelle liste di altro
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Le liste elettorali sono permanenti. Salvo il disposto dell'art. 25, le liste non possono essere modificate se non per effetto della revisione
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Entro il mese di ottobre di ogni biennio il Consiglio comunale elegge, nel proprio seno, una Commissione per la revisione delle liste elettorali
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
di revisione annuale delle liste e si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente.
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
revisione annuale, la compilazione delle liste e le variazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate in tale sede, semprechè lo stato delle
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
I due compartimenti dello schedario forniscono gli elementi per la revisione annuale delle liste e per le variazioni periodiche previste dall'art. 25
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei termini e modi prescritti,le operazioni per la tenuta e la revisione delle liste degli
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale per la revisione delle liste elettorali il segretario redige, su apposito registro, il
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Alle liste elettorali, rettificate in conformità dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione dell'anno successivo, altre